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Guida al Reg. UE 2023/1230

Direttiva Macchine vs Regolamento 2023/1230: il raffronto completo

Pubblicato il 10 agosto 2026 · Lettura 7 minuti · A cura di Algor S.r.l.

Per quasi vent'anni "Direttiva Macchine" è stato sinonimo di conformità: la 2006/42/CE ha accompagnato ogni macchina immessa sul mercato europeo. Dal 20 gennaio 2027 il testimone passa al Regolamento (UE) 2023/1230 — e non è un semplice cambio di numero. Questa è la mappa completa: cosa cambia, voce per voce, e cosa invece resta.

Perché un regolamento e non un'altra direttiva

La prima differenza è nel nome. Una direttiva fissa gli obiettivi, ma ogni Stato membro la recepisce con una propria legge — in Italia, il D.Lgs. 17/2010. Risultato: ventisette versioni nazionali, con sfumature e interpretazioni diverse. Un regolamento invece è direttamente applicabile: stesso testo, stesse regole, stesse date in tutta l'Unione, senza recepimento. Per chi lavora su più mercati europei è la fine delle differenze da paese a paese.

Le date: chi segue cosa

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 29 giugno 2023 e si applica dal 20 gennaio 2027. Lo spartiacque è la data di immissione sul mercato di ogni singola macchina: fino al 19 gennaio 2027 vale la Direttiva, dal 20 gennaio il Regolamento. Il pregresso resta regolare — nessuna ri-certificazione — ma chi gestisce parchi macchine e fascicoli si troverà per anni con due binari in parallelo.

La tavola delle differenze, voce per voce

Direttiva 2006/42/CEReg. UE 2023/1230
Natura giuridicaRecepimento nazionale (in Italia D.Lgs. 17/2010), possibili differenze tra StatiDirettamente applicabile, identico in tutta l'Unione
Ambito«Macchine» e prodotti assimilati«Macchine e prodotti correlati», inclusi i componenti di sicurezza anche digitali (software)
Dichiarazione di conformitàDichiarazione CE, cartacea con la macchinaDichiarazione UE, anche digitale: basta indicare nelle istruzioni l'indirizzo internet dove consultarla
Istruzioni per l'usoPrassi cartacea, digitale non disciplinatoFormato digitale espressamente ammesso, a condizioni precise; cartaceo gratuito su richiesta
Modifiche dopo l'immissioneNon disciplinate: vuoto normativo, prassi nazionaliDefinita la «modifica sostanziale»: chi la effettua diventa fabbricante
Rischi digitaliNon trattatiRequisiti su cybersecurity e sistemi ad autoapprendimento (intelligenza artificiale)
Macchine ad alto rischioAllegato IV: autocertificazione possibile applicando le norme armonizzateAllegato I: per la parte A organismo notificato sempre obbligatorio; per la parte B autocertificazione solo con norme armonizzate applicate integralmente
Operatori economiciCentrata sul fabbricanteObblighi distinti per fabbricante, mandatario, importatore e distributore; registro di reclami e richiami
Documentazione tecnicaFascicolo tecnico secondo l'Allegato VIIDocumentazione tecnica secondo l'Allegato IV, conservata per almeno 10 anni

Il digitale entra dalla porta principale

La Direttiva è del 2006: un'epoca in cui il manuale era carta e il fascicolo un armadio. Il Regolamento prende atto della realtà: istruzioni digitali ammesse (stampabili, scaricabili, online per almeno 10 anni), dichiarazione di conformità consultabile via internet, documentazione tecnica conservabile in formato elettronico. Attenzione però: il digitale è un permesso con condizioni, non una liberatoria — la disponibilità nel tempo resta un obbligo di chi la deve garantire.

Le novità che nel 2006 non esistevano

Due capitoli del Regolamento non hanno un equivalente nella Direttiva, semplicemente perché il mondo era un altro:

Alto rischio: quando serve l'organismo notificato

Sotto la Direttiva, anche per le macchine dell'Allegato IV il fabbricante poteva autocertificare, se costruiva applicando le norme armonizzate. Il Regolamento alza l'asticella: per le categorie della parte A dell'Allegato I — tra cui le macchine con comportamento auto-evolutivo basato sull'apprendimento automatico — l'organismo notificato è sempre obbligatorio, norme armonizzate o no. Per la parte B l'autocertificazione resta possibile, ma solo applicando integralmente le norme armonizzate pertinenti. Chi produce o rappresenta macchine in queste categorie deve mettere in conto tempi e costi di certificazione che prima poteva evitare.

Cosa invece non cambia

Il raffronto serve anche a sgombrare il campo dagli allarmismi. Restano al loro posto:

Il vero cambio non è cosa fare, ma quanto è scritto. Molto di ciò che il Regolamento chiede era già buona pratica sotto la Direttiva. La differenza è che ora è testo di legge, uguale in tutta Europa: più facile da rispettare, più difficile da aggirare — e la prova, come sempre, sta nella documentazione.

Domande frequenti

Le macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE andranno ri-certificate nel 2027?

No. Le macchine immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027 in conformità alla Direttiva restano regolari: il Regolamento non chiede di ri-certificarle e gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione. Le macchine immesse dal 20 gennaio 2027 devono invece essere conformi al Regolamento.

Che differenza c'è tra una direttiva e un regolamento europeo?

Una direttiva fissa gli obiettivi ma va recepita da ogni Stato membro con una propria legge nazionale — per la Direttiva Macchine, in Italia, il D.Lgs. 17/2010 — con possibili differenze da paese a paese. Un regolamento è direttamente applicabile: stesso testo, stesse regole, in tutta l'Unione, senza recepimento.

Cosa sono le macchine ad alto rischio dell'Allegato I?

Sono le categorie per cui il Regolamento prevede procedure di valutazione più severe. Per la parte A — che include le macchine con comportamento auto-evolutivo basato sull'apprendimento automatico — l'intervento dell'organismo notificato è sempre obbligatorio. Per la parte B il fabbricante può ancora autocertificare, ma solo applicando integralmente le norme armonizzate pertinenti.

Due binari, un solo archivio in ordine

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