OpenCloud ← Torna al sito
Guida al Reg. UE 2023/1230

Obblighi di importatore e distributore: la catena degli operatori nel Regolamento macchine

Pubblicato il 14 settembre 2026 · Lettura 7 minuti · A cura di Algor S.r.l.

Il Reg. UE 2023/1230 non parla solo a chi costruisce le macchine: assegna obblighi precisi a ogni anello della catena che le porta sul mercato europeo. Per un mandatario, conoscere cosa devono fare importatori e distributori non è cultura generale: sono gli operatori con cui condivide la filiera — e i confini tra i ruoli sono esattamente il punto in cui nascono i problemi.

La catena degli operatori economici

Il Regolamento dedica un articolo a ciascun ruolo: il fabbricante (Art. 10), il mandatario (Art. 12), l'importatore (Art. 13) e il distributore (Art. 15) — con articoli gemelli, il 14 e il 16, per chi importa o distribuisce quasi-macchine. La logica è quella del Nuovo Quadro Legislativo: ognuno risponde del proprio tratto di filiera, e nessuna macchina dovrebbe arrivare all'utilizzatore senza che qualcuno ne abbia verificato i documenti a ogni passaggio.

Chi è chi: l'importatore è l'operatore stabilito nell'Unione che immette sul mercato UE una macchina proveniente da un paese terzo; il distributore è chi la mette a disposizione sul mercato senza esserne il fabbricante né l'importatore — il rivenditore, il concessionario, il commerciante di macchine.

Cosa deve fare l'importatore (Art. 13)

L'importatore è il primo anello europeo della catena, e il Regolamento gli chiede di comportarsi da filtro d'ingresso. Prima di immettere la macchina sul mercato deve assicurarsi che il fabbricante abbia fatto la sua parte:

E deve metterci la faccia: indicare il proprio nome, marchio e indirizzo di contatto sulla macchina (o, dove non è possibile, sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento). Deve inoltre garantire che le istruzioni siano nella lingua richiesta dallo Stato membro di destinazione, custodire e trasportare la macchina senza comprometterne la conformità, e — se ritiene che una macchina non sia conforme — non immetterla finché non lo è; se presenta un rischio, informare fabbricante e autorità di vigilanza. Sul fronte documentale, tiene una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e garantisce che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità su richiesta.

Cosa deve fare il distributore (Art. 15)

Al distributore il Regolamento chiede meno, ma non zero: deve agire con la dovuta diligenza. Prima di mettere a disposizione una macchina verifica che ci sia tutto: marcatura CE, dichiarazione di conformità UE, istruzioni nella lingua giusta, identificazione di fabbricante e importatore. Custodisce e trasporta senza compromettere la conformità. E se ritiene che una macchina non sia conforme, non la mette a disposizione; se presenta un rischio, informa fabbricante o importatore e le autorità. Un controllo formale, non tecnico — ma documentato: è la sua parte di responsabilità.

I due ruoli a confronto

Importatore (Art. 13)Distributore (Art. 15)
Chi èStabilito nell'UE, immette macchine da paesi terziMette a disposizione sul mercato, senza essere fabbricante o importatore
Tipo di controlloSostanziale: verifica che il fabbricante abbia svolto valutazione, documentazione, marcaturaFormale: verifica che marcatura, dichiarazione, istruzioni e identificazioni ci siano
Nome sulla macchinaSì: nome, marchio e indirizzo di contattoNo
Documenti da tenereCopia della dichiarazione UE per 10 anni; documentazione tecnica reperibile su richiestaNessun obbligo di conservazione dedicato
Macchina a rischioNon la immette; informa fabbricante e autoritàNon la mette a disposizione; informa fabbricante/importatore e autorità

Il confine che costa caro: quando si diventa fabbricanti

L'Art. 17 è l'articolo da leggere due volte: importatore o distributore assumono tutti gli obblighi del fabbricante in due casi — quando immettono la macchina sul mercato con il proprio nome o marchio, o quando la modificano in modo tale da poterne condizionare la conformità. Il rebranding di una macchina importata, insomma, non è un'operazione di marketing: è un cambio di responsabilità.

A questo si aggiunge la strada dell'Art. 18, che vale per chiunque: la modifica sostanziale — con mezzi fisici o digitali — rende fabbricante chi la esegue, eventualmente per la sola parte interessata.

Chiude il quadro l'Art. 19 sulla tracciabilità: ogni operatore deve saper indicare alle autorità, su richiesta, da chi ha ricevuto una macchina e a chi l'ha fornita. La catena, insomma, deve potersi ricostruire in entrambe le direzioni.

E il mandatario, in tutto questo?

I ruoli non si escludono: si incastrano. L'importatore è definito da un fatto commerciale (fa entrare la macchina nell'Unione); il mandatario nasce invece da una scelta del fabbricante, con un mandato scritto. Per un fabbricante extra-UE avere un mandatario significa presidiare la conformità con un interlocutore unico e stabile, invece di affidarla alle verifiche — doverose ma minime — di ogni importatore. Ed è la stessa logica con cui il Regolamento ha pensionato la vecchia «persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico»: non più un nome su una dichiarazione, ma una catena di operatori con compiti scritti. Per chi fa il mandatario di mestiere, sapere esattamente dove finiscono gli obblighi degli altri anelli è il modo migliore per definire — e difendere — i confini dei propri.

Domande frequenti

Chi è l'importatore e chi il distributore secondo il Regolamento macchine?

L'importatore è l'operatore stabilito nell'Unione che immette sul mercato UE una macchina proveniente da un paese terzo; i suoi obblighi sono all'Art. 13 del Reg. UE 2023/1230 (Art. 14 per le quasi-macchine). Il distributore è chi mette a disposizione sul mercato una macchina senza esserne il fabbricante né l'importatore; i suoi obblighi sono all'Art. 15 (Art. 16 per le quasi-macchine).

Quando importatore o distributore assumono gli obblighi del fabbricante?

In due casi previsti dall'Art. 17 del Reg. UE 2023/1230: quando immettono la macchina sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure quando modificano una macchina già immessa in modo tale da poterne condizionare la conformità. A questi si aggiunge la modifica sostanziale dell'Art. 18, che rende fabbricante chiunque la esegua.

L'importatore deve conservare la documentazione tecnica della macchina?

L'importatore tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall'immissione sul mercato e garantisce che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. La redazione della documentazione resta un obbligo del fabbricante.

Ogni anello della catena, con i suoi documenti in ordine

Scarica la guida al fascicolo tecnico delle macchine secondo il Reg. UE 2023/1230, o prova OpenCloud per custodire dichiarazioni e documentazione tecnica, macchina per macchina.