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Direttiva 2006/42/CE

Il fascicolo tecnico secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE: l'Allegato VII, che non va in pensione

Pubblicato il 28 settembre 2026 · Lettura 7 minuti · A cura di Algor S.r.l.

Dal 20 gennaio 2027 arriva il Regolamento, e si parla solo di quello. Ma le macchine immesse sul mercato fino al giorno prima — cioè quasi tutte quelle che oggi lavorano negli stabilimenti europei — restano sotto la Direttiva 2006/42/CE, con il fascicolo tecnico dell'Allegato VII, per tutta la loro vita. Per chi custodisce fascicoli, la Direttiva non è archeologia: è la regola che governa la maggior parte dell'archivio ancora per anni.

Il riferimento normativo: l'Allegato VII

La Direttiva 2006/42/CE — recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 — dedica al fascicolo tecnico l'Allegato VII: la Parte A per le macchine, la Parte B per la documentazione tecnica pertinente delle quasi-macchine. La definizione è chiara: il fascicolo deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della Direttiva e riguarda, nella misura necessaria a questa valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina.

Cosa contiene: il fascicolo di costruzione

L'Allegato VII, Parte A, punto 1, lettera a) elenca i contenuti del "fascicolo di costruzione". Vale la pena averli sott'occhio, perché è contro questa lista che un'autorità misura la completezza:

Per la fabbricazione in serie si aggiunge la lettera b): le disposizioni interne che il fabbricante applica per mantenere la conformità delle macchine prodotte. E c'è un obbligo che spesso si dimentica: il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie — su componenti, accessori o sulla macchina completa — per stabilire che progettazione e costruzione ne consentano il montaggio e la messa in servizio in sicurezza, e i risultati vanno nel fascicolo.

Conservazione e disponibilità del fascicolo: le regole per il mandatario

Il punto 2 dell'Allegato VII contiene le regole che, per un mandatario, contano più dell'elenco. Il fascicolo deve essere messo a disposizione delle autorità competenti per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina o, per la produzione in serie, dell'ultima unità. Deve essere redatto in una o più lingue ufficiali della Comunità (le istruzioni seguono regole proprie).

Poi la frase che ha fatto la fortuna del mestiere: il fascicolo non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Deve però poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza, dalla persona designata nella dichiarazione CE di conformità. È esattamente il ruolo che molti mandatari hanno assunto in questi anni: il fascicolo può stare a Shenzhen o a Chicago, ma qualcuno in Europa deve saperlo far arrivare sul tavolo giusto in tempo utile.

Il punto 3 è la clausola che pesa: la mancata presentazione del fascicolo, a fronte di una domanda debitamente motivata delle autorità, può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina. Tradotto: un fascicolo che esiste ma non arriva vale, agli occhi dell'autorità, quanto un fascicolo che non esiste.

Allegato VII e Allegato IV a confronto

Con il Reg. UE 2023/1230 il fascicolo prende il nome di documentazione tecnica e trasloca nell'Allegato IV. La sostanza dei contenuti è la stessa; cambiano alcune regole di contorno — e una in particolare, poco notata, riguarda la decorrenza dei dieci anni.

Direttiva 2006/42/CE — Allegato VIIReg. UE 2023/1230 — Allegato IV
NomeFascicolo tecnicoDocumentazione tecnica
Si applica alle macchineimmesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027
I 10 anni decorronodalla data di fabbricazione (per le serie: dall'ultima unità)dalla data di immissione sul mercato
Punto di contatto per l'autoritàLa persona designata nella dichiarazione CE, stabilita nella ComunitàLa catena degli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore
Software di sicurezzaNon richiesto espressamenteCodice sorgente o logica programmabile inclusi
FormatoNessuna apertura esplicita al digitaleFormato elettronico ammesso, con integrità e autenticità

Il raffronto tra i due testi, voce per voce e non solo sul fascicolo, è nell'articolo sulle differenze tra Direttiva macchine e Regolamento.

Due regimi normativi nello stesso archivio

La conseguenza pratica per chi custodisce fascicoli è una convivenza lunga: per anni avrai in archivio macchine sotto la Direttiva e macchine sotto il Regolamento, con regole di conservazione, decorrenze e punti di contatto diversi. Per ogni macchina la prima informazione da avere è quindi la data di immissione sul mercato — è lei che decide il regime — e da lì il resto: quale allegato governa il fascicolo, da quando contano i dieci anni, chi risponde alla richiesta dell'autorità.

Un archivio che tiene questa informazione per macchina, e non "per fabbricante", è ciò che permette di rispondere in tempi compatibili con l'importanza — per usare le parole dell'Allegato VII — invece di ricostruire ogni volta la storia di un numero di serie.

Domande frequenti

Il fascicolo tecnico della Direttiva macchine è ancora valido dopo il 2027?

Sì. Le macchine immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027 restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE, e il loro fascicolo tecnico resta quello dell'Allegato VII: va conservato e reso disponibile alle autorità secondo le regole della Direttiva per tutto il periodo previsto. Il Reg. UE 2023/1230 e il suo Allegato IV si applicano alle macchine immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027.

Dove deve trovarsi il fascicolo tecnico secondo la Direttiva 2006/42/CE?

L'Allegato VII precisa che il fascicolo non deve necessariamente trovarsi nel territorio dell'Unione, né essere sempre materialmente disponibile: deve però poter essere riunito e reso disponibile, in tempi compatibili con la sua importanza, dalla persona designata nella dichiarazione CE di conformità. La mancata presentazione a una richiesta motivata delle autorità può bastare per dubitare della conformità della macchina.

Per quanto tempo va conservato il fascicolo tecnico secondo la Direttiva macchine?

Per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina o, per la fabbricazione in serie, dell'ultima unità prodotta. È una differenza rispetto al Reg. UE 2023/1230, che fa decorrere i 10 anni dalla data di immissione sul mercato.

Direttiva o Regolamento, ogni macchina con il suo regime

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