Il fascicolo tecnico secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE: l'Allegato VII, che non va in pensione
Dal 20 gennaio 2027 arriva il Regolamento, e si parla solo di quello. Ma le macchine immesse sul mercato fino al giorno prima — cioè quasi tutte quelle che oggi lavorano negli stabilimenti europei — restano sotto la Direttiva 2006/42/CE, con il fascicolo tecnico dell'Allegato VII, per tutta la loro vita. Per chi custodisce fascicoli, la Direttiva non è archeologia: è la regola che governa la maggior parte dell'archivio ancora per anni.
Il riferimento normativo: l'Allegato VII
La Direttiva 2006/42/CE — recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 — dedica al fascicolo tecnico l'Allegato VII: la Parte A per le macchine, la Parte B per la documentazione tecnica pertinente delle quasi-macchine. La definizione è chiara: il fascicolo deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della Direttiva e riguarda, nella misura necessaria a questa valutazione, la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina.
Cosa contiene: il fascicolo di costruzione
L'Allegato VII, Parte A, punto 1, lettera a) elenca i contenuti del "fascicolo di costruzione". Vale la pena averli sott'occhio, perché è contro questa lista che un'autorità misura la completezza:
- una descrizione generale della macchina;
- il disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di comando, con le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprenderne il funzionamento;
- i disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, necessari per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi: l'elenco dei requisiti essenziali applicabili, la descrizione delle misure di protezione attuate e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui;
- le norme e le altre specifiche tecniche utilizzate, con l'indicazione dei requisiti essenziali coperti;
- le relazioni tecniche con i risultati delle prove effettuate dal fabbricante o da un organismo scelto dal fabbricante;
- una copia delle istruzioni della macchina;
- se del caso, la dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine incluse e le relative istruzioni di assemblaggio;
- se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o degli altri prodotti incorporati;
- una copia della dichiarazione CE di conformità della macchina.
Per la fabbricazione in serie si aggiunge la lettera b): le disposizioni interne che il fabbricante applica per mantenere la conformità delle macchine prodotte. E c'è un obbligo che spesso si dimentica: il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie — su componenti, accessori o sulla macchina completa — per stabilire che progettazione e costruzione ne consentano il montaggio e la messa in servizio in sicurezza, e i risultati vanno nel fascicolo.
Conservazione e disponibilità del fascicolo: le regole per il mandatario
Il punto 2 dell'Allegato VII contiene le regole che, per un mandatario, contano più dell'elenco. Il fascicolo deve essere messo a disposizione delle autorità competenti per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina o, per la produzione in serie, dell'ultima unità. Deve essere redatto in una o più lingue ufficiali della Comunità (le istruzioni seguono regole proprie).
Poi la frase che ha fatto la fortuna del mestiere: il fascicolo non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Deve però poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza, dalla persona designata nella dichiarazione CE di conformità. È esattamente il ruolo che molti mandatari hanno assunto in questi anni: il fascicolo può stare a Shenzhen o a Chicago, ma qualcuno in Europa deve saperlo far arrivare sul tavolo giusto in tempo utile.
Allegato VII e Allegato IV a confronto
Con il Reg. UE 2023/1230 il fascicolo prende il nome di documentazione tecnica e trasloca nell'Allegato IV. La sostanza dei contenuti è la stessa; cambiano alcune regole di contorno — e una in particolare, poco notata, riguarda la decorrenza dei dieci anni.
| Direttiva 2006/42/CE — Allegato VII | Reg. UE 2023/1230 — Allegato IV | |
|---|---|---|
| Nome | Fascicolo tecnico | Documentazione tecnica |
| Si applica alle macchine | immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027 | immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027 |
| I 10 anni decorrono | dalla data di fabbricazione (per le serie: dall'ultima unità) | dalla data di immissione sul mercato |
| Punto di contatto per l'autorità | La persona designata nella dichiarazione CE, stabilita nella Comunità | La catena degli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore |
| Software di sicurezza | Non richiesto espressamente | Codice sorgente o logica programmabile inclusi |
| Formato | Nessuna apertura esplicita al digitale | Formato elettronico ammesso, con integrità e autenticità |
Il raffronto tra i due testi, voce per voce e non solo sul fascicolo, è nell'articolo sulle differenze tra Direttiva macchine e Regolamento.
Due regimi normativi nello stesso archivio
La conseguenza pratica per chi custodisce fascicoli è una convivenza lunga: per anni avrai in archivio macchine sotto la Direttiva e macchine sotto il Regolamento, con regole di conservazione, decorrenze e punti di contatto diversi. Per ogni macchina la prima informazione da avere è quindi la data di immissione sul mercato — è lei che decide il regime — e da lì il resto: quale allegato governa il fascicolo, da quando contano i dieci anni, chi risponde alla richiesta dell'autorità.
Un archivio che tiene questa informazione per macchina, e non "per fabbricante", è ciò che permette di rispondere in tempi compatibili con l'importanza — per usare le parole dell'Allegato VII — invece di ricostruire ogni volta la storia di un numero di serie.
Domande frequenti
Il fascicolo tecnico della Direttiva macchine è ancora valido dopo il 2027?
Sì. Le macchine immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027 restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE, e il loro fascicolo tecnico resta quello dell'Allegato VII: va conservato e reso disponibile alle autorità secondo le regole della Direttiva per tutto il periodo previsto. Il Reg. UE 2023/1230 e il suo Allegato IV si applicano alle macchine immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027.
Dove deve trovarsi il fascicolo tecnico secondo la Direttiva 2006/42/CE?
L'Allegato VII precisa che il fascicolo non deve necessariamente trovarsi nel territorio dell'Unione, né essere sempre materialmente disponibile: deve però poter essere riunito e reso disponibile, in tempi compatibili con la sua importanza, dalla persona designata nella dichiarazione CE di conformità. La mancata presentazione a una richiesta motivata delle autorità può bastare per dubitare della conformità della macchina.
Per quanto tempo va conservato il fascicolo tecnico secondo la Direttiva macchine?
Per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina o, per la fabbricazione in serie, dell'ultima unità prodotta. È una differenza rispetto al Reg. UE 2023/1230, che fa decorrere i 10 anni dalla data di immissione sul mercato.
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